Marchio UKCA: Si avvicina il 31 Dicembre 2022 termine del periodo transitorio di utilizzo del marchio CE in Gran Bretagna

Inizia il conto alla rovescia per la fine del periodo di coesistenza tra il marchio CE e il marchio UKCA. Siete pronti ai nuovi adempimenti per le esportazioni in #UK?

Consulta l’approfondimento per scoprire alcune indicazioni su come affrontare i nuovi adempimenti.

Il 31 dicembre 2022 segna una data fondamentale nel settore della fabbricazione di macchinari e commercializzazione di prodotti in generale. Si tratta infatti del giorno in cui terminerà il periodo transitorio, previsto dalla legislazione britannica, in cui è consentita la commercializzazione nel territorio della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) dei prodotti a Marchio CE.

È noto, del resto, che la BREXIT abbia lasciato uno strascico anche nel settore delle marcature. Con il Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 il Gran Bretagna ha destituito il Marchio CE, in favore del nuovo Marchio UKCA: è quest’ultimo il marchio che ora attesta che un prodotto o macchinario è conforme alla normativa tecnica di sicurezza del relativo settore e che, come tale, è idoneo ad essere commercializzato in Gran Bretagna.

Nel modificare la normativa, la legislazione inglese aveva previsto un periodo di ‘coabitazione’ dei marchi CE e UKCA, sancendo che i prodotti a Marchio CE potessero comunque essere commercializzati nel territorio britannico.

Tale periodo, tuttavia, spirerà alla fine del 2022 (al 1° luglio 2023 per i soli dispositivi medici): dal 1° gennaio 2023 solo il Marchio UKCA potrà certificare la commerciabilità del prodotto o del macchinario sul suolo britannico.

Per la verità, il Marchio CE consentirà ancora la commercializzazione di diversi prodotti nel territorio dell’Irlanda del Nord: prodotti per i quali la normativa tecnica applicabile continua ad essere quella adottata dall’Unione europea (a questo indirizzo si possono trovare maggiori informazioni su tali prodotti).
La legislazione da osservare ai fini della dichiarazione di conformità UKCA dei prodotti fabbricati in Unione europea è costituita dai Designated Standards fissati dall’Autorità regolatoria inglese.

Si tratta, al momento, di standard affini a quelli in vigore nel territorio dell’Unione europea: elemento che agevola i fabbricanti e distributori nell’Unione europea ad ottenere la doppia certificazione CE e UKCA.

Organismo notificato

La procedura per ottenere il Marchio UKCA, tuttavia, seguirà un iter differente rispetto a quello di apposizione del Marchio CE e, soprattutto, comporterà la necessità di interfacciarsi con autorità ed enti di certificazione diversi. In particolare, la valutazione di conformità del prodotto alla pertinente normativa tecnica è rimessa ad un Organismo Autorizzato UK (UK-Approved Body – omologo degli Organismi Notificati previsti dall’Unione europea).

Un Organismo Notificato può ottenere la qualifica di Organismo Autorizzato ai fini della certificazione UKCA se soddisfa i requisiti dettati dalla legislazione inglese di riferimento, come quello di aver fissato un registered office in Gran Bretagna (maggiori informazioni).

Auto-dichiarazione di conformità

Come per il Marchio CE, in molte situazioni la conformità UKCA può essere autodichiarata dal fabbricante. Al momento, le fattispecie in cui è possibile autodichiarare la conformità UKCA sono identiche a quelle in cui è prevista l’autodichiarazione per il Marchio CE (qui l’elenco delle materie in self-declaration).

Nessun adempimento si pone invece per i prodotti fabbricati in Unione europea ed immessi sul mercato inglese prima del 31 dicembre 2022: essi potranno circolare in Gran Bretagna dopo la loro immissione sino a quando non entreranno nella disponibilità dell’utente finale.

Fabbricanti, importatori e distributori devono quindi fare i conti con il mutato panorama normativo e attrezzarsi per affrontare al meglio questa sfida entro l’anno.

I Passi per le aziende

  1. Verificare se il proprio prodotto necessita di marcatura UKCA (Using the UKCA marking)
  2. Verificare il percorso per la valutazione di conformità (organismo notificato o auto- dichiarazione) https://www.gov.uk/guidance/uk-conformity-assessment
  3. Aggiornare la documentazione tecnica (dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico, manuale, targa, lingua) verificando gli designated-standards
  4. Valutare come immettere il prodotto nel mercato britannico
  5. Definire una procedura di controllo degli aggiornamenti legislativi

Le figure coinvolte

Sono quattro operatori economici rilevanti per l’immissione di un prodotto sul mercato britannico. Ognuno di loro ha delle responsabilità specifiche (*):

«fabbricante» persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza un prodotto, ed è responsabile della sua conformità alla legislazione applicabile ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio un prodotto;

«rappresentante autorizzato» qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno del Regno Unito che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la legislazione applicabile;

«importatore» la persona fisica o giuridica stabilita nel Regno Unito che immette sul mercato del Regno Unito un qualunque prodotto originario di un paese terzo;

«distributore» la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato del Regno Unito un qualunque prodotto.

(*) Si consiglia di verificare le definizioni in quanto potrebbero variare leggermente a seconda della direttiva o legislazione in cui sono contenute.

 

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